
L. 22 maggio 1978,
n. 194
Norme per la tutela sociale della maternità e
sull'interruzione volontaria della gravidanza.
1.
Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile,
riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo
inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge,
non e’ mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti
locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano
i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo
aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.
2. I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405
(2), fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in
stato di gravidanza:
a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e
regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti
dalle strutture operanti nel territorio;
b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della
legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle
strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la
gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino
inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna
all'interruzione della gravidanza.
I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi,
per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee
formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche
aiutare la maternità difficile dopo la nascita. La somministrazione su
prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi
necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla
procreazione responsabile e’ consentita anche ai minori.
3. Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente
legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29
luglio 1975, n. 405 (2), e’ aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000
annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal
suddetto articolo.
Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario
1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
4. Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta
giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della
gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua
salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue
condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui e’
avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del
concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi
dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405 (2), o a una
struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua
fiducia (2/cost).
5. Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire
i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente
quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza
delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante,
di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo
consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della
persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi
proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione
della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di
lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere
la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia
dopo il parto.
Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli
accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà
della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la
donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e
della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito
degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere
l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli
interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le
strutture socio-sanitarie.
Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico
di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente
l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante
l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle
sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza. Se non viene
riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del
consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte
alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle
circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato
anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e
la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna
può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del
documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi
autorizzate (2/cost).
6. L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta
giorni, può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un
grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi
patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del
nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica
della donna.
7. I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo
precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico
dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica
l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il
medico e’ tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua
certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da
praticarsi immediatamente.
Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente
pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza
lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle
sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico e’ tenuto a darne
comunicazione al medico provinciale. Quando sussiste la possibilità di vita
autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel
caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento
deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.
8. L'interruzione della gravidanza e’ praticata da un medico del servizio
ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati
nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132 (3), il quale verifica
anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie. Gli interventi possono
essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli
istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio
1968, n. 132 (3), e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, numero
817 (3), ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754,
sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.
Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata
anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti
igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici. Il Ministro
della sanità con suo decreto limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate,
a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo:
1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno
avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno
precedente presso la stessa casa di cura;
2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di
interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che
nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione.
Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per
cento e uguali per tutte le case di cura. (4).
Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due
sopra fissati. Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della
gravidanza dovranno altresi’ poter essere effettuati, dopo la costituzione delle
unità socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente
attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.
Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 e, alla
scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del
quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via
d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.
9. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non e’
tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli
interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di
coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve
essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente
dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese
dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della
abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni
dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una
convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali
prestazioni. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al
di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la
dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico
provinciale.
L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività
ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e
necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non
dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Gli enti ospedalieri e
le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo
espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli
interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità
previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce
l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.
L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed
esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle
circostanze, il loro personale intervento e’ indispensabile per salvare la vita
della donna in imminente pericolo. L'obiezione di coscienza si intende revocata,
con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a
interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al
di fuori dei casi di cui al comma precedente.
10. L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale degenza relativi
alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e
6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra
le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974,
n. 386 (3/a). Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali
accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza
nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza
mutualistica.
Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli
accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo
5 e dal primo comma dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che
esercitino la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate
con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà
istituito il servizio sanitario nazionale.
11. L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali
l'intervento e’ stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale
competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha
eseguito da’ notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base
della quale e’ avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna. Le
lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (4), sono abrogate.
12. La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure
della presente legge e’ fatta personalmente dalla donna. Se la donna e’ di età
inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza e’ richiesto lo
assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei
primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino
la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste,
interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il
consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i
compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla
richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del
luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la
donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della
relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a
reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.
Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo
per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di
chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica
l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza.
Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza
l'intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell'interruzione della
gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di
diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso
di chi esercita la potestà o la tutela (2/cost).
13. Se la donna e’ interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui
agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche
dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato. Nel caso di
richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere
del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere
confermata dalla donna.
Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di
fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla
presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda
e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla
gravidanza e specie dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutore,
se espresso. Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli
interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con
atto non soggetto a reclamo. Il provvedimento del giudice tutelare ha gli
effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.
14. Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza e’ tenuto a
fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle
nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono
comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna.
In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o
malformazioni del nascituro, il medico che esegue l'interruzione della
gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di
tali processi.
15. Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri,
promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti
ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi
anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso delle
tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità’ fisica e psichica della
donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza. Le regioni
promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il
personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate
ad approfondire le questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della
gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per
l'interruzione della gravidanza. Al fine di garantire quanto disposto dagli
articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento e di
informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali,
sanitari e assistenziali esistenti nel territorio regionale.
16. Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello
dell'entrata in vigore della Presente legge, il Ministro della sanità presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi
effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Le regioni sono
tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun
anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro. Analoga relazione
presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di
specifica competenza del suo Dicastero.
17. Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della
gravidanza e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque cagiona
ad una donna per colpa un parto prematuro e’ punito con la pena prevista dal
comma precedente, diminuita fino alla metà. Nei casi previsti dai commi
precedenti, se il fatto e’ commesso con la violazione delle norme poste a tutela
del lavoro la pena e’ aumentata.
18. Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso
della donna e’ punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera
come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con
l'inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della
gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Detta pena e’
diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto. Se
dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si
applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale
gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione
personale e’ grave questa ultima pena e’ diminuita. Le pene stabilite dai commi
precedenti sono aumentate se la donna e’ minore degli anni diciotto.
19. Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza
l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, e’ punito con la
reclusione sino a tre anni. La donna e’ punita con la multa fino a lire
centomila. Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza
l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o
comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la
cagiona e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni. La donna e’ punita
con la reclusione sino a sei mesi. Quando l'interruzione volontaria della
gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei
casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la
cagiona e’ punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti
aumentate fino alla metà. La donna non e’ punibile. Se dai fatti previsti dai
commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a
sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la
reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale e’ grave questa ultima
pena e’ diminuita. Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la
morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.
20. Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura
l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato e’ commesso da
chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9.
21. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice
penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio,
rivela l'identità’ - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha
fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, e’
punito a norma dell'articolo 622 del codice penale.
22. Il titolo X del libro II del codice penale e’ abrogato. Sono altresì
abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell'articolo 583
del codice penale. Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna, non e’ punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque
abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il
giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 maggio 1978
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI -
BONIFACIO - MORLINO
- PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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